GUARDIE GIURATE WWF PERUGIA

Per segnalazioni alle Guardie Giurate WWF Perugia:

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Il WWF Perugia dispone al proprio interno di un gruppo di Guardie Particolari Giurate che svolgono i propri servizi all’ interno della provincia per i quali sono decretati.
Il Loro decreto è rilasciato dalla Prefettura di appartenenza. Persone spesso scomode, anche per amministratori locali poco attenti, se non  conniventi, coi peggiori delitti contro l’ ambiente e la salute pubblica, le Guardie volontarie del WWF Perugia svolgono le proprie funzioni a proprio rischio e pericolo, mettendosi in prima linea contro un sistema irriguardoso e arrogante nei confronti della collettività L’ art. 113 e segg. del T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente a chi ne ha interesse di nominare G.P.G. da destinare a specifici compiti di Vigilanza, limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l’Ente richiedente intende espletare tali particolari funzioni, (competenze e territorio ) che saranno indicate nel provvedimento di nomina che costituisce titolo di Polizia.

Nel caso specifico, le Guardie Particolari Giurate del WWF hanno una competenza estesa su tutta la normativa Nazionale e Regionale, relativamente alla materia ambientale, materia sconfinata che va  dalla normativa sui rifiuti a quella sugli incendi boschivi, dall’ inquinamento in ogni sua forma di acqua aria suolo a  quella su caccia e pesca inoltre la normativa relativa alla Polizia forestale e Polizia zoofila, funghi e tartufi, viabilità minore e cantieristica.

La Guardia Particolare Giurata del WWF è un Pubblico Ufficiale di fronte alla legge e limitatamente alle rispettive competenze svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria in stretta collaborazione con l'Attività Giudiziaria, a nulla rilevando la distinzione che esso sia volontaria o dipendente.

La G.P.G. è un Pubblico Ufficiale durante l’ espletamento delle sue funzioni cosi come previsto dall’ Art 357 del C.P. il quale recita: “ Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Il P.U. nell’ esercizio delle sue funzioni ha il potere di redarre Atti  Pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso ( 221 ss. c.p.c. ) della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiti, cosi recita l’ art 2700 del codice civile che attrobuisce ai Pubblici Ufficiali la cosiddetta fede privilegiata e quindi ogni atto da lui formato (dai processi verbali, agli attidi sequestro, dalle denunce ai rapporti di servizio ) è tutelato in forma di tale previsione di legge e ha quindi potere certificativo.

 

 

LE GUARDIE GIURATE WWF: DOVERI, POTERI, ATTI DI ACCERTAMENTO E SEQUESTRO. QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Domande e risposte al fine esclusivo di concorrere a prevenire/evitare problemi di qualunque natura nella fase di controlli sul territorio.

Domanda: Vuole spiegare al grande pubblico chi sono le Guardie Giurate del WWF Italia Onlus?
Risposta: L'art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente a chi ne ha interesse di nominare Guardie Particolari Giurate da destinare a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l'Ente richiedente intende espletare tale particolare funzione, (competenze e territorio) che saranno indicate nel provvedimento di nomina (Decreto) da parte del Prefetto o della Regione , che costituisce titolo di Polizia.

D: Le G.P.G. WWF così nominate, su cosa possono esercitare la loro opera di controllo?
R: Il WWF Italia Onlus, forma le proprie G.P.G. pretendendo da esse uno “standard di qualità” molto elevato e pertanto un esame interno di verifica, stabilirà chi sarà pronto per operare sul territorio, le nostre competenze sono specificate nei Decreti di nomina, quelle attribuite alle G.P.G. WWF, sono: Ambientali, Zoofile, Venatorie ed Ittiche.


D: Giuridicamente, chi è la Guardia Giurata del WWF?
R: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 357 del C.p.p., esso è un Pubblico Ufficiale, e come tutti i P.U. esso svolge una funzione certificativa, avvalendosi della cosiddetta “fede privilegiata” che gli è riconosciuta dall’art. 2700 del C.c., l’atto pubblico da lui formato, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento redatto, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (221 e ss. C.p.c.). Poteri ma anche doveri, tipici del P.U., dovrà quindi sottostare agli obblighi, che gli discendono dai codici vigenti e dalle leggi, prima tra le quali la Legge 689/81 (Legge cosiddetta Depenalizzatrice) all’interno della quale sono pedissequamente elencati gli “strumenti” giuridici e i poteri a sua disposizione, così come recita l’art. 13 L. 689/81. Ha quindi il potere di effettuare ispezioni, assumere informazioni ed effettuare ogni altro accertamento tecnico. Ha inoltre il potere di accertare violazione e redigere verbali amministrativi, conformi alla legislazione vigente e ha il potere di effettuare sequestri amministrativi, negli stessi modi e con i limiti con cui il C.p. lo consente alla Polizia Giudiziaria. Relativamente alla figura di G.P.G., la Vigilanza sull’attività della Guardia è svolta dal Questore della Provincia di appartenenza, cosi come stabilito dalla Legge n° 508 del 1936, che approva, integra e/o modifica l’Ordine di Servizio proposto dall’associazione e/o dall’istituto da cui dipende la Guardia.


D: Qual è la differenza nell’agire di fronte ad un illecito quindi, tra una Guardia Giurata WWF (limitatamente alla sua sfera di competenza) e una forza di Polizia statale?
R: Nessuna. La Guardia Giurata Particolare è come tutti gli altri, un Pubblico Ufficiale di fronte alla Legge, a nulla rilevando la distinzione che essa sia volontaria o dipendente, non esiste quindi giuridicamente una figura limitata “a mezzo servizio” o con poteri minori, o si è P.U. oppure non lo si è !!! Non esiste distinzione giuridica derivante dal fatto che esso sia volontario, o che svolga tale attività in maniera subordinata e/o regolata da un contratto di lavoro, non è infatti il rapporto di lavoro che interessa il nostro ordinamento, se quel P.U. rispetto ad un altro riceva un regolare stipendio o se svolga tale attività a titolo gratuito e volontario, ciò è semmai un fatto privato.


D: Ma le Guardie Particolari Giurate, che sono dei volontari, possono elevare sanzioni ed effettuare sequestri?
R: Precisiamo che TUTTE le Guardie Particolari Giurate, di qualunque associazione di provenienza e appartenenza, che operano per la materia di competenza, non sono facoltizzate, bensì OBBLIGATE giuridicamente ad effettuare tutti gli atti d’accertamento previsti dalla Legge, rispettando le previste procedure, ivi compresi gli atti di sequestro dei beni, che sono il mezzo e/o il frutto delle violazioni accertate, in difetto, sarebbero loro (i Pubblici Ufficiali) ad incorrere nello specifico reato di omissione di atti dovuti, se non sequestrassero, se non sanzionassero (reprimendo) l’illecito, …violando la Legge. L’atto di sequestro quindi, serve non solo a cristallizzare l’illecito, ma anche a fornirne la prova e ad impedire che l’illecito possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Il sequestro di un bene di proprietà, è la perdita temporanea del possesso e/o funzionalità della cosa e può essere propedeutico alla confisca, ovvero alla perdita DEFINITIVA dello stesso, se del caso.


D: Qual è la norma che ve lo consente?
R: Citiamo ad esempio il combinato disposto della Legge 157/92 assieme alla richiamata Legge 689/81 e della L.r. 14/94. Di seguito i punti salienti (anche se non gli unici):

   Art. 27, Legge 157/92 (Vigilanza venatoria)
La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
b)- alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 Art. 28, Legge 157/92 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1°, Comma.
I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata;

5°, Comma.
Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente
da cui dipendono ed all’autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

 Art. 31, Legge 157/92 (Sanzioni amministrative)
1° Comma
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: “omissis”…

6° Comma
Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 Art. 39, 2° Comma, Legge Regionale 14/94.
Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:
I) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell' art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n)… “omissis”

 Art. 13 Legge 689/81 (Atti di accertamento)
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 Legge 689/81 (Sequestro).
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

D: Qual è la differenza tra un sequestro amministrativo e un sequestro penale?
R: Dal punto di vista pratico e tecnico nessuna, visto che entrambi gli atti di sequestro, privano il possessore del bene, seppur temporaneamente, dal punto di vista giuridico, sostanzialmente cambiano i presupposti di Legge che originano l’atto e la sua destinazione finale circa le Autorità competenti a riceverlo e a “giudicarlo”. Per gli illeciti di natura amministrativa, sarà la pubblica amministrazione a decidere su di essi (Regione, Comunità montane, Province, Comuni) e a gestire il contenzioso, per gli illeciti di natura penale, sarà la Procura della Repubblica e i Tribunali a giudicare i reati e gli atti connessi (sequestri, interrogatori, perquisizioni ecc.)


D: cosa rispondete a chi accusa le Guardie Giurate del WWF di non avere i poteri di Polizia Giudiziaria?
R: Chiarito, si spera definitivamente, la possibilità ed il dovere giuridico di contestare sanzioni amministrative ed effettuare sequestri, e chiarita anche la differenza tra un sequestro amministrativo e uno penale, si precisa che su alcune specifiche materie, ope legis, alle Guardie Giurate viene attribuita la qualifica di Polizia Giudiziaria. Si veda ad esempio, la normativa sulla pesca in acque interne (art. 31, R.D. 1604/31), così come anche in campo zoofilo e maltrattamento di animali, in questo caso è l’art. 6 della Legge 189/04 ad attribuire specificatemente la qualifica di Polizia Giudiziaria. Si deve riconoscere che sulla spinosa questione della caccia invece c’è grande confusione giuridica. Una diversità di interpretazioni, in assenza di una mancata chiarezza e opaca formulazione del testo di Legge, hanno alimentato un vivace contenzioso, che ha condotto alla formazione di una corposa, seppur altalenante. giurisprudenza di Cassazione. Ed è per questo motivo che allora, per nostra cautela e per la massima correttezza, di volta in volta a necessità, contattiamo il P.M. di turno che ci può delegare (come già accaduto) ad effettuare gli atti tipici della Polizia Giudiziaria. Le situazioni in Italia oggi, sono “a macchia d i leopardo”, alcune Procure conferisco le funzioni di P.G. , convalidano atti di sequestro, delegano ad attività d’indagine penale le Guardie Giurate del WWF, di volta in volta autorizzano perquisizioni personali e domiciliari, altre Procure no. Ma quando è il Pubblico Ministero che ci autorizza, obbligatoriamente dobbiamo eseguire gli incombenti che ci vengono assegnati/delegati.

D. Cosa rischia il cacciatore che non dovesse collaborare e/o opporsi all’accertamento, al sequestro o non rispondere agli ordini impartiti dal Pubblico Ufficiale che esegue il controllo?
R: Oltre ai reati specifici elencati di seguito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32; 6° co, della Legge 157/92 il Questore in via del tutto autonoma e discrezionale, potrebbe sospendere e/o revocare il titolo di Polizia relativo al Porto d’armi con la conseguenza del ritiro immediato di TUTTE LE ARMI POSSEDUTE.

Art. 32, L. 157/92
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia….)
6° co, - L'organo accertatore da' notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale puo' valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Il tenore della norma è chiaro e la tendenza generalizzata da parte dei Questori, su impulso del Ministero degli Interni, è quello del ritiro cautelare del porto d’armi, anche per una lite di condominio, per una rissa o diverbio, in seguito ad una querela, figurarsi quando si commettono reati o illeciti di diversa gravità, contro la Pubblica Amministrazione.

Si conclude dicendo, che occorre sempre discernere le opinioni e i fatti raccontati, dagli atti normativi redatti, occorre rimanere scevri da ideologie e animosità, rimanere sempre collaborativi e non inscenare azioni ostruzionistiche, che spesso si ritorcono contro chi erroneamente ritiene (spesse volte mal consigliato), che le Guardie WWF non possano elevare sanzioni amministrative e/o effettuare sequestri, opponendosi al controllo e sottraendo il bene da sequestrare, spesso sconfinando in eccessi che escono dalla sfera amministrativa e ricadono in campo penale, con pesanti conseguenze in termini di reati e di sanzioni accessorie. Interruzione di Pubblico Servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale, ingiurie, occultamento di prove, rifiuto di ottemperare ad un ordine e/o di declinare le proprie generalità non consegnando i propri documenti, sono i reati più frequenti, e questo è sicuramente un grosso rischio per farsi sospendere nell’immediato il porto d’armi, con il successivo ritiro di TUTTE le armi possedute. Riteniamo con queste precisazioni, di aver contribuito a fare chiarezza, a fare prevenzione ed evitare comportamenti “sconsiderati”, anche se francamente, ci si aspetterebbe in primis che siano le associazioni venatorie tutte, a fornire le giuste e corrette informazioni ai propri iscritti, al fine di evitare problemi di qualsiasi natura ai propri associati, quando questi (eventualmente) dovessero essere controllati da un qualsiasi organo d vigilanza.

Ufficio Coordinamento Regionale Guardie Giurate WWF